Art. 306
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[1]Testo unico, art. 281.
[2]Nel caso di sospensione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degl'impiegati dello Stato alla provincia, quelli che gia' non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilita' a norma di legge.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva