Art. 307

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 282.

[2]Le regole vigenti, in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art307 · fonte su Normattiva