Art. 308
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[1]Testo unico, art. 283.
[2]Nel caso di destituzione, le autorita' provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverra' esecutoria.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva