Art. 309
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[1]Legge 20 marzo 1865, art. 252.
[2]Continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle amministrazioni provinciali e comunali in quanto non sono contrarie alla presente legge.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva