Art. 31
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]In ogni comune vi e' una commissione per la revisione delle liste elettorali. Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di 4 commissari nei comuni il cui consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri. I commissari per la revisione delle liste elettorali, sono nominati dal consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del consiglio, fra gli elettori del comune.
[3]Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.
[4]Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezioni di quattro commissari supplenti in ciascun comune.
[5]I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.
[6]I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
[7]La commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
[8]La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'articolo 36.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva