Art. 310

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[1]Legge 30 dicembre 1888, art. 30.

[2]E' data facolta' al Governo del Re, sentito il consiglio di Stato: 1° di delegare ai prefetti quelle facolta' ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

[3]2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali.

[4]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[5]Dato a Torino, addi' 4 maggio 1898.

[6]UMBERTO

[7]Registrato alla Corte dei conti addi' 16 maggio 1898.

[8]Reg. 215. Atti del Governo a f. 119. G. CAPPIELLO.

[9]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

[10]RUDINI'.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art310 · fonte su Normattiva