Art. 310
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[1]Legge 30 dicembre 1888, art. 30.
[2]E' data facolta' al Governo del Re, sentito il consiglio di Stato: 1° di delegare ai prefetti quelle facolta' ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;
[3]2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali.
[4]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[5]Dato a Torino, addi' 4 maggio 1898.
[6]UMBERTO
[7]Registrato alla Corte dei conti addi' 16 maggio 1898.
[8]Reg. 215. Atti del Governo a f. 119. G. CAPPIELLO.
[9]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
[10]RUDINI'.
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