Art. 32
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Se il consiglio comunale e' sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il consiglio e' ricostituito. Se il consiglio e' sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva