Art. 35

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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

[2]Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli art. 29 e 30, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la commissione non puo' proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel comune.

[3]Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe' quali la iscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

[4]Se la proposta e' di ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

[5]Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, si deve apporre relativa annotazione.

[6]Nel secondo elenco la commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore, e di quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

[7]Ciascun nome nel secondo elenco deve avere una annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione e' proposta e se per reclamo o di ufficio.

[8]Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

[9]Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art35 · fonte su Normattiva