Art. 36
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]La commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.
[3]Di tutte le sue operazioni la commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva