Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Non piu' tardi del 15 febbraio la commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.
[3]Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'articolo 35, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
[4]Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva