Art. 4
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[1]Testo unico, art. 4.
[2]Se il prefetto e' assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.
[3]Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potra' essere con Reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva