Art. 40

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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

[2]La commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore, o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

[3]Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 41, 45, 50, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita che fa fede fino a prova in contrario.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art40 · fonte su Normattiva