Art. 41
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 37, puo' reclamare alla commissione elettorale della provincia, contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione comunale.
[3]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta, e li trasmettera' alla commissione elettorale della provincia.
[4]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.
[5]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.
[6]La persona della quale e' impugnata la iscrizione puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che credera' utili alla stessa commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.
[7]Se il reclamo, che impugna una iscrizione, e' presentato alla commissione elettorale della provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva