Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]La commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.
[3]In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.
[4]Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.
[5]I componenti della commissione provinciale eletti dal consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.
[6]I supplenti non intervengono alle sedute della commissione se non quando mancano i membri effettivi.
[7]Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della commissione.
[8]La commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.
[9]Un segretario di questa fara' da segretario della commissione.
[10]Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
[11]Contro le deliberazioni della commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della corte d'appello.
[12]Il pubblico ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'art. 33 e per l'applicazione delle pene relative.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva