Art. 43
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Spirato il termine in cui all'art. 37, e non piu' tardi del 15 marzo, il presidente della commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della commissione elettorale della provincia:
[3]1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
[4]2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;
[5]3° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21;
[6]4° i tre elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorche' non vi siano stati reclami;
[7]5° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.
[8]L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del comune.
[9]Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.
[10]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva