Art. 44

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[1]Legge 11 giugno 1894, n. 286, art. 2.

[2]La commissione provinciale:

[3]1° esamina tutte le operazioni compiute dalla commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

[4]2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

[5]3° cancella dagli elenchi deliberati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

[6]La commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

[7]Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

[8]Le deliberazioni e le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art44 · fonte su Normattiva