Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 11 giugno 1894, n. 286, art. 2.
[2]La commissione provinciale:
[3]1° esamina tutte le operazioni compiute dalla commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;
[4]2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;
[5]3° cancella dagli elenchi deliberati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.
[6]La commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.
[7]Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.
[8]Le deliberazioni e le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva