Art. 45
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Entro il giorno 30 maggio, la commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della commissione provinciale.
[3]Le decisioni della commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 40, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 giugno.
[4]Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non piu' tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.
[5]Entro il 20 giugno la commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nello elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.
[6]Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.
[7]La lista permanente rettificata del comune sara' esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva