Art. 48
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Il ricorso alla corte d'appello contro i decreti della commissione elettorale della provincia che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla commissione comunale non e' sospensivo.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva