Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

[2]Il ricorso alla corte d'appello contro i decreti della commissione elettorale della provincia che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla commissione comunale non e' sospensivo.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art48 · fonte su Normattiva