Art. 49
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Il ricorso con i relativi documenti si dovra' a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.
[3]Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva