Art. 50
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Il pubblico ministero comunichera' immediatamente al presidente della commissione del comune le sentenze della corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.
[3]La sentenza pronunziata dalla corte di appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
[4]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
[5]Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva