Art. 51
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]La commissione del comune per la revisione delle liste, entro 5 giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.
[3]La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva