Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.
[3]Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli art. 41 e 47, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di 5 centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva