Art. 54
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[1]Legge 11 luglio 1894, art. 7.
[2]I comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.
[3]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.
[4]La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva