Art. 54

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[1]Legge 11 luglio 1894, art. 7.

[2]I comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

[3]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

[4]La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art54 · fonte su Normattiva