Art. 55

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[1]Testo unico, art. 60, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 4.

[2]Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fara' pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

[3]In detto certificato si indichera' la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

[4]La consegna del certificato sara' constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua famigliare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

[5]Gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

[6]A tale uopo l'ufficio comunale restera' aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilita' del segretario comunale, che in caso d'inosservanza sara' passibile della multa di 100 lire.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art55 · fonte su Normattiva