Art. 57
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[1]Testo unico, articolo 62.
[2]Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.
[3]Tuttavia la giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il consiglio stesso, potra' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.
[4]La decisione della giunta provinciale amministrativa sara' pubblicata.
[5]In questo caso si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva