Art. 58
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[2]Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.
[3]Eccedendo gli elettori il numero di 600, il comune si divide in sezioni.
[4]Ogni sezione non potra' avere piu' di 600 elettori inscritti, ne' meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
[5]Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.
[6]La commissione costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla commissione provinciale, alla quale si potra' ricorrere contro qualunque deliberazione della commissione comunale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva