Art. 59
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 1.
[2]La circoscrizione della sezione nel comune che deve essere diviso in piu' sezioni e' fatta dalla commissione di cui all'articolo 31, la quale compila la lista per cadauna sezione.
[3]L'elettore sara' assegnato alla sezione piu' vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita, in quella in cui abbia dichiarato di volere essere inscritto a termini dell'art. 29.
[4]Gli elettori gia' inscritti che non abbiano abitazione nel comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'articolo 29 saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.
[5]L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non piu' tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilita', fara' le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione potra' essere fatta senza domanda.
[6]Contro l'operato della commissione locale per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori e' ammesso reclamo alla commissione elettorale provinciale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva