Art. 60
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[1]Testo unico, art. 64.
[2]Il prefetto, d'accordo col primo presidente della corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.
[3]Le operazioni elettorali dovranno incominciare non piu' tardi delle ore 9 antimeridiane.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva