Art. 63

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[1]Testo unico, art. 66.

[2]Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del pubblico ministero presso le corti e i tribunali.

[3]In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della corte, potra' anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.

[4]Il primo presidente della corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'art. 60, e non piu' tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

[5]In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumera' la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianita'.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art63 · fonte su Normattiva