Art. 63
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[1]Testo unico, art. 66.
[2]Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del pubblico ministero presso le corti e i tribunali.
[3]In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della corte, potra' anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.
[4]Il primo presidente della corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'art. 60, e non piu' tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.
[5]In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumera' la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianita'.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva