Art. 66
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 69.
[2]Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva