Art. 73

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[1]Testo unico, art. 76, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 6.

[2]Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgomberata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

[3]1° dichiara chiusa la votazione;

[4]2° accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 70.

[5]Questa nota, a pena di nullita' prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovra' essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sara' consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fara' menzione nel verbale.

[6]La suddetta nota di identificazione sara' pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

[7]3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne da' lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

[8]Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

[9]Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata a termine dell'articolo 79;

[10]4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

[11]Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art73 · fonte su Normattiva