Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 80.
[2]Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: e' loro interdetta ogni discussione o deliberazione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva