Art. 78

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[1]Testo unico, art. 81.

[2]Sono nulle:

[3]1° le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 71;

[4]2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

[5]Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda restera' valida nelle altre parti.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art78 · fonte su Normattiva