Art. 8
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[1]Testo unico, art. 8, e regio decreto 2 dicembre 1866.
[2]Il prefetto, i sottoprefetti, i commissari distrettuali e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' amministrativa, ne' sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'articolo 109.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva