Art. 80

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[1]Testo unico, art. 83, legge 30 dicembre 1888, n. 5865, art. 31 e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 7.

[2]L'ufficio della sezione, a pena di nullita', pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale e' firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validita' pero' basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

[3]Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

[4]Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

[5]Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 sara' rimessa al sindaco, il quale la fara' affiggere per 15 giorni all'albo pretorio del comune.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art80 · fonte su Normattiva