Art. 81
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[1]Testo unico, art. 84.
[2]Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha piu' sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali e' provveduto ai termini dell'art. 79.
[3]Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti.
[4]Per la validita' delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva