Art. 82

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 85.

[2]Il processo verbale dell'elezione e' indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

[3]La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art82 · fonte su Normattiva