Art. 82
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[1]Testo unico, art. 85.
[2]Il processo verbale dell'elezione e' indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.
[3]La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva