Art. 83
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[1]Testo unico, art. 86.
[2]S'intenderanno eletti quelli, che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parita' di voti il maggiore d'eta' fra gli eletti otterra' la preferenza.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva