Art. 85
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[1]Testo unico, art. 88.
[2]Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
[3]In caso diverso l'elezione seguira', entro un mese, nel giorno che sara' stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della corte di appello.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva