Art. 86
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[1]Testo unico, art. 89.
[2]Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi e' in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.
[3]In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.
[4]Chi fosse eletto in piu' frazioni puo' optare per una di esse del termine di otto giorni.
[5]In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.
[6]Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero piu' voti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva