Art. 87

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[1]Testo unico, art. 90, e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 3.

[2]Contro le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

[3]Sui ricorsi pronuncia in prima sede il consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali.

[4]Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.

[5]Il sindaco notifichera', entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal consiglio.

[6]Contro la decisione del consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

[7]Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avra' dieci giorni per rispondere.

[8]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, e' ammesso il ricorso alla corte d'appello a norma degli articoli 47, 49 e 50.

[9]Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione quarta del consiglio di Stato.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art87 · fonte su Normattiva