Art. 88

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[1]Testo unico, art. 91.

[2]Il consiglio comunale, la giunta provinciale amministrativa, la corte d'appello ed il consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art88 · fonte su Normattiva