Art. 90
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[1]Testo unico, articolo 185 e regio decreto 2 dicembre 1866, n. 3352, art. 157.
[2]I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento o del distretto. Essi pero' rappresentano l'intera provincia.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva