Art. 92

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[1]Testo unico, articolo 187.

[2]Niuno puo' essere contemporaneamente consigliere provinciale in piu' provincie.

[3]Chi e' eletto in due o piu' provincie, ovvero in due o piu' mandamenti o distretti di una stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

[4]In difetto d'opzione, l'eletto in piu' provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti o distretti della stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art92 · fonte su Normattiva