Art. 92
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[1]Testo unico, articolo 187.
[2]Niuno puo' essere contemporaneamente consigliere provinciale in piu' provincie.
[3]Chi e' eletto in due o piu' provincie, ovvero in due o piu' mandamenti o distretti di una stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.
[4]In difetto d'opzione, l'eletto in piu' provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti o distretti della stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva