Art. 93
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, articolo 188, 1ª parte.
[2]Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procedera' nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone pero' constare con verbali separati.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva