Art. 93

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[1]Testo unico, articolo 188, 1ª parte.

[2]Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procedera' nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone pero' constare con verbali separati.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art93 · fonte su Normattiva