Art. 95
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[1]Testo unico, articoli 189 e 190, legge 20 marzo 1865, articolo 160, legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 13 e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25 n. 3.
[2]Compiute le operazioni a' termini dell'articolo 81, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla deputazione provinciale.
[3]La deputazione provinciale in seduta pubblica, indicata con manifesto del suo presidente, verifica la regolarita' delle operazioni, statuisce sui reclami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della elezione agli eletti.
[4]Dalle decisioni della deputazione potra' essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione.
[5]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', dalle decisioni del consiglio provinciale e' ammesso il ricorso alla corte di appello a norma degli articoli 47, 49 e 50, se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sara' portato, anche per il merito, alla sezione quarta del consiglio di Stato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva