Art. 96

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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

[2]Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa seguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda da lire 50 a 500.

[3]Se il fatto e' commesso dolosamente la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3,000.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art96 · fonte su Normattiva