Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.
[2]Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa seguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda da lire 50 a 500.
[3]Se il fatto e' commesso dolosamente la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3,000.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva