Art. 99

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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

[2]Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire 2,000 e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

[3]Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole si un componente della commissione comunale o provinciale salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art99 · fonte su Normattiva