Art. 10
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[1]In ciascuna provincia e' istituita una Giunta provinciale amministrativa ed e' composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per meta' ogni biennio.
[2]I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, e' determinata dalla sorte.
[3]Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.
[4]I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.
[5]Ai commissari elettivi verra' corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sara' determinata per decreto reale.
[6]La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi e' a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva