Art. 103
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[1]Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.
[2]L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.
[3]L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.
[4]Puo' riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.
[5]Nei due ultimi casi la riunione del Consiglio deve avere luogo, entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.
[6]In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.
[7]E' in facolta' del prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva