Art. 103

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[1]Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

[2]L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

[3]L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

[4]Puo' riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

[5]Nei due ultimi casi la riunione del Consiglio deve avere luogo, entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

[6]In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

[7]E' in facolta' del prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art103 · fonte su Normattiva